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L’esperto | Articoli

Vaccini: ultime sentenze

26 Gennaio 2020
Vaccini: ultime sentenze

Scopri le ultime sentenze su: vaccinazioni antipolio; tutela indennitaria; vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge; acquisto del prodotto vaccinale a più ampia copertura sierotipica; nesso di causalità tra l’inoculazione del farmaco e l’insorgere della malattia; danno da vaccinazione e ragionevole probabilità scientifica.

Fornitura di prodotti farmaceutici 

Nel caso in cui l’oggetto dell’appalto sia costituito dalla fornitura di prodotti farmaceutici individuati sulla base del principio attivo, in relazione al quale il capitolato tecnico ha indicato in modo preciso le caratteristiche concernenti la forma farmaceutica, il dosaggio e la via di somministrazione, non venendo in rilievo aspetti variabili della offerta, è assolutamente ragionevole la previsione del criterio del prezzo più basso in luogo di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (fattispecie relativa ad un bando di gara per la fornitura di vaccini anti-pneumococcici).

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 16/11/2018, n.1257

L’indennizzo da vaccino

In tema di vaccinazioni antipolio, la tutela indennitaria va estesa anche ai vaccini raccomandati, in considerazione delle reiterate campagne di comunicazioni pro-vaccini. Spetta alla collettività, dunque, accollarsi l’onere di riparare i pregiudizi individuali.

La Cassazione, analizzando l’evoluzione normativa in materia fino al Dl 73/2017 convertito dalla legge 119/2017, afferma così il principio per cui l’indennizzo da vaccino va accordato a tutti, a prescindere dalla differenza tra vaccinazioni obbligatorie e quelle raccomandate.

Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n.27101

Vaccini: la richiesta di informazioni all’Asl competente

Va sospesa l’efficacia del provvedimento con il quale un Comune abbia negato l’accesso ad un minore all’asilo nido comunale per asserita violazione della normativa in materia di obbligo vaccinale (art. 3, l. 199/2017), non avendo provveduto entro il termine del 10 marzo 2018 a presentare all’Azienda Sanitaria Locale la documentazione attestante la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge, in base al piano vaccinale, laddove l’Azienda sanitaria competente non abbia dato preliminarmente seguito alla comunicazione con la quale i genitori esercenti la potestà sul minore abbiano richiesto chiarimenti relativamente ai vaccini proposti, alle informazioni epidemiologiche, alla sicurezza ed alle reazioni avverse, alle componenti dei vaccini ed all’attuale calendario vaccinale.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 14/05/2018, n.133

Immunizzazione a seguito di malattia naturale ed esonero dall’obbligo di vaccinazione

L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ai sensi della normativa di riferimento, ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione.

Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale di cui alla nuova disciplina introdotta dalla l. 119/2017 in tema di vaccinazioni obbligatorie, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Sistema sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata, in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.

Tribunale Milano sez. IX, 09/01/2018

Il nesso di causalità tra malattia e vaccinazione

Per il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale derivante da menomazioni psico -fisiche la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione dei vaccini, il verificarsi di danni e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica (respinta la domanda proposta dal ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale per presunte menomazioni subite successivamente alle vaccinazioni a cui il medesimo si era sottoposto in giovane età).

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2017, n.26875

Concorrenza tra due vaccini con pari efficienza professionale

È legittimo porre in concorrenza nel medesimo lotto e aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo – in luogo di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa – due vaccini pneumococcici coniugati aventi diversa copertura di sierotipi se, a giudizio della Regione, motivato sulla base di una relazione istruttoria resa dal servizio di riferimento regionale di epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive (SEREMI), i due vaccini hanno pari efficacia profilattica e caratteristiche predefinite.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 10/11/2017, n.495

Responsabilità del genitore non vuole vaccinare il figlio

In caso di contrasto tra genitori separati sull’opportunità di sottoporre il figlio minore a dosi di richiamo di vaccini già somministrati, è ammissibile l’affievolimento della responsabilità genitoriale di uno dei due (nella specie, la madre), lasciando integra quella dell’altro (il padre), limitatamente alla questione vaccini, ritenendosi più corretta la scelta paterna conforme all’opinione scientifica largamente dominante.

Corte appello Napoli sez. famiglia, 30/08/2017

Vaccino e insorgenza della malattia

La mancanza della prova scientifica della dannosità di un vaccino, confermata cioè da un consesso o autorità professionale, non può impedire l’individuazione processuale di un nesso di causalità tra l’inoculazione del farmaco e l’insorgere della malattia. Tuttavia, il giudice investito della causa deve valutare scrupolosamente il quadro indiziario fornito dalla parte danneggiata per stabilire, nel caso specifico, l’eventuale inferenza tra la somministrazione del farmaco e l’evento lesivo. Questo è in sintesi il monito della Corte di giustizia dell’Unione europea che affronta il delicato – e attuale – tema dei vaccini per valutare la compatibilità dei sistemi nazionali con la direttiva 85/374 sulla responsabilità per danno di prodotti difettosi.

Nella specie, si trattava del sistema francese e di un caso controverso in cui un uomo, dopo tre trattamenti del vaccino per l’epatite B, iniziò a manifestare i sintomi della sclerosi multipla decedendo dopo 11 anni a causa di tale patologia. Per i giudici di Lussemburgo, la sussistenza di un nesso di causalità tra il difetto attribuito al vaccino e il danno subito dal danneggiato deve sempre essere considerata dimostrata in presenza di taluni indizi fattuali predeterminati di causalità.

Corte giustizia UE sez. II, 21/06/2017, n.621

Danno da vaccinazione: la prova a carico dell’interessato

In caso di azione risarcitoria per danni provocati da vaccini, la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto l’effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica.

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2017, n.24959

Esiste un rapporto tra autismo e vaccini?

Allo stato non si conoscono le cause dell’autismo, tuttavia le ricerche condotte assegnano sempre di più un ruolo importante a fattori genetici e prenatali nel determinismo dei disordini autistici; al contrario, il rapporto tra tale disturbo e i vaccini non è supportato da studi seri e credibili.

Ne consegue che la tesi in forza della quale in casi dubbi si potrebbe esprimere parere favorevole alla concessione delle provvidenze ex l. 210/1992 (rubricata “indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni”), sul presupposto che non potendosi escludere alcuna causa in ordine alla genesi dell’autismo, l’eventualità di un ruolo dei vaccini non potrebbe essere pretermessa, non sarebbe fondata su un giudizio di certezza o almeno di probabilità, bensì su una ipotesi meramente teorica e non dimostrabile.

Corte appello Salerno sez. lav., 08/06/2017, n.396

Il prodotto vaccinale plusvalente

L’aver messo in competizione, nell’ambito di una procedura di gara, due prodotti vaccinali non equivalenti, ma comunque caratterizzati da un rapporto di continenza (triakaidecavalente l’uno, e decavalente l’altro), sulla base del criterio del prezzo più basso, non è criterio di per sé irragionevole, non potendosi escludere in assoluto – acclarate le esigenze minime e bastevoli dell’Amministrazione – che il prodotto vaccinale plusvalente possa essere offerto, in regime di libero mercato (i vaccini sono in fascia C), ad un prezzo più basso del competitor.

Consiglio di Stato sez. VI, 19/01/2017, n.246

Acquisto di vaccino a più ampia copertura sieropatica

Il mancato riconoscimento dell’equivalenza tra i due vaccini ed il riconosciuto potere di scelta sull’acquisto del prodotto vaccinale a più ampia copertura sierotipica, prodotto da una sola società farmaceutica, giustifica l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b), d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, vertendosi in tema di acquisto da un unico fornitore.

Consiglio di Stato sez. III, 09/01/2017, n.27

Somministrazione di vaccini antinfluenzali

Devono ritenersi legittimi, e non contrastanti con i principi di libertà ed indipendenza professionale di cui all’art. 33 cost. ed al codice di deontologia medica, il regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e la corrispondente previsione dell’accordo medesimo che sanciscono l’obbligo di praticare vaccinazioni (a scopo preventivo di possibili insorgenze di epidemie stagionali) anche per i sanitari di medicina generale destinatari di tale contratto, non rilevando in proposito l’ulteriore obbligo del medico di aderire “ai programmi di attività ed agli obiettivi programmati di spesa”: se infatti quest’ultima imposizione può incidere sulle spese relative alla quotidiana attività di diagnosi e sulle cure prescelte dal medico sulle malattie diagnosticate, al contrario non ha alcuna influenza rispetto alla somministrazione di vaccini antinfluenzali nell’ambito di campagne vaccinali che, come noto, si svolgono con preparati e metodi somministrativi standardizzati in quanto promossi e organizzati dalle aziende.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 06/09/2013, n.8123

Finanziamento del fabbisogno sanitario standard

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 393, 397, 400, 401, 408 e 409, dell’art. 1 l. 11 dicembre 2016, n. 232, censurato per violazione degli artt. 7 e 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, e 5, 117 e 119 Cost., anche in relazione all’art. 1, comma 836, l. 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui stabilisce specifiche finalizzazioni del fabbisogno sanitario standard — segnatamente, l’acquisto di farmaci innovativi, di farmaci oncologici innovativi e di vaccini, nonché la stabilizzazione del personale precario e l’assunzione di ulteriori risorse umane — anche mediante l’istituzione di fondi separati.

Le questioni si fondano su un erroneo presupposto interpretativo. Infatti, il comma 393 impugnato stabilisce che una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392, è destinata alle finalità di cui ai successivi commi 400, 401, 408 e 409, che predeterminano, anche attraverso l’istituzione di fondi autonomi, la finalizzazione di determinate quote del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Poiché si tratta di disposizioni che concernono il concorso dello Stato al rimborso della spesa sanitaria regionale, le disposizioni impugnate non riguardano la Regione autonoma della Sardegna che provvede autonomamente al finanziamento del proprio sistema sanitario; ad essa, quindi, le suddette disposizioni non si applicano, in quanto Regione alla cui spesa sanitaria lo Stato non concorre e alla quale, dunque, nulla deve rimborsare. Resta fermo, naturalmente, che la Regione autonoma della Sardegna è tenuta a rispettare, al pari di tutte le altre Regioni e indipendentemente dalle norme censurate, i livelli essenziali di assistenza (LEA) applicabili in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Corte Costituzionale, 19/04/2018, n.79


6 Commenti

  1. La legge Lorenzin impone a tutti i minori tra 0 e 16 anni vengano somministrati due gruppi di dieci vaccini:

    anti-poliomielitica;
    anti-difterica;
    anti-tetanica;
    anti-epatite B;
    anti-pertosse;
    anti-Haemophilus influenzae tipo b;
    anti-morbillo;
    anti-rosolia;
    anti-parotite;
    anti-varicella.
    Sono esonerati dall’obbligo i bambini che sono stati già ‘vaccinati’ a seguito di malattia naturale, quando vi sia una certificazione in tal senso del medico curante o in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.Per i bambini da 0 a 6 anni, l’obbligo di legge è requisito necessario per l’ammissione alle scuole dell’infanzia, mentre per i bambini e gli adolescenti tra 6 e 16 anni non comporta l’esclusione della frequenza scolastica ma, appunto, sanzioni pecuniarie per i genitori inadempienti.

  2. Non ci sono più dubbi: il decreto approvato dal Governo che impone la vaccinazione dei bambini per poter essere iscritti a scuola è legittimo. Lo ha decretato la Corte Costituzionale, respingendo un ricorso della Regione Veneto. Per la Consulta, dunque, il vaccino resta obbligatorio in quanto questa scelta è necessaria «per la tutela della salute individuale e collettiva e fondata sul dovere di solidarietà nel prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie».Il decreto sul vaccino obbligatorio prevede 10 vaccini obbligatori per l’iscrizione a scuola da 0 a 16 anni. Chi non rispetta questo vincolo rischia di vedere il proprio figlio minore di 6 anni escluso dalla scuola e la multa da 100 a 500 euro per i genitori dei bambini dai 6 anni in poi.

  3. Può darsi che qualche bambino della scuola dell’obbligo abbia già fatto il morbillo, la varicella o la pertosse. In questo caso, la vaccinazione è obbligatoria?

    1. Chi ha già fatto una di queste malattie è immunizzato in modo, per così dire, naturale. Normalmente, si rispetta l’obbligo del vaccino grazie alla somministrazione di un siero in formula monocomponente. Ma se questo vaccino non è disponibile così in commercio, sarà necessario completare la profilassi con vaccini combinati, innocui per chi ha già fatto la malattia.È possibile chiedere un esonero temporaneo o definitivo dalla vaccinazione se questa può rappresentare un pericolo per la salute del bambino a causa di una malattia cronica o passeggera.
      https://www.laleggepertutti.it/184388_scuola-il-vaccino-resta-obbligatorio

    1. Il compito di verificare che venga fatta la vaccinazione obbligatoria spetta alle Asl, attraverso l’anagrafe sanitaria, che deve contenere tutte le somministrazioni fatte da pediatri o medici di base. Se scopre che un bambino non ha fatto il vaccino, chiede alla famiglia di mettersi in regola. Nel caso in cui i genitori non rispondessero alla convocazione, l’Asl ripeterà l’invito, questa volta tramite raccomandata. E se, per la seconda volta, la famiglia del bambino non si presenta, parte la contestazione e la relativa sanzione da 100 a 500 euro per i vaccini mancanti. Inoltre, se il mancato rispetto dell’obbligo di vaccinazione riguarda un bambino che deve essere iscritto al nido o alla scuola materna, scatta il divieto di frequenza. Il bambino resta a casa.

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